Art. 5.
(Sanzioni).

      1. Qualora l'Autorità riscontri la mancata osservanza dei provvedimenti da essa adottati ai sensi delle lettere a), escluse le raccomandazioni, f) e h) del comma 1 dell'articolo 4, l'Autorità medesima irroga sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo allo 0,5 per cento e

 

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non superiori nel massimo al 5 per cento del fatturato dell'impresa alla quale è imputata la violazione.
      2. Salva la competenza della giurisdizione ordinaria nell'ipotesi che il fatto costituisca reato, qualora un'impresa esercente servizi di trasporto impedisca, ostacoli o ponga in essere artifici per falsare i risultati dell'attività di controllo dell'Autorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), ovvero, richiesta dall'Autorità ai sensi della lettera e) del medesimo comma 1 dell'articolo 4, ometta di trasmettere documenti, informazioni e dati, ovvero li trasmetta non veritieri, l'Autorità irroga sanzioni pecuniarie amministrative non inferiori nel minimo a 2.580 euro e non superiori nel massimo 25.820 euro. La trasmissione di documenti, informazioni e dati effettuata con ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine indicato dall'Autorità, che deve essere sempre indicato, equivale ad omessa trasmissione.
      3. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera g), l'Autorità, in considerazione della natura e della persistenza delle violazioni delle imprese esercenti servizi di trasporto, già punite ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può proporre la sospensione della concessione per un periodo di tempo non inferiore nel minimo a due mesi e non superiore nel massimo a diciotto mesi. In casi di eccezionale gravità l'Autorità può proporre la revoca della concessione stessa.